Legge Gelli Bianco

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo ed entrata in vigore il 1° aprile 2017, la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante la dicitura“Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale  degli esercenti le professioni sanitarie”.

La Legge Gelli,  mira a ridefinire un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente permettendo ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggiore serenità, grazie alla nuove norme in tema di responsabilità penale e civile, e garantendo ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti.

L’obiettivo preposto dalla Legge Gelli è infatti quello di rispondere e chiarire le dinamiche del contenzioso medico legale, fenomeno che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e l’incedere sempre più pressante della medicina difensiva, che ha causato un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica.

DIFFERENZE CON LA LEGGE BALDUZZI

Rispetto alla Legge Balduzzi, la Legge Gelli Bianco:

• Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private.
• Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
• Obbliga tutto il comparto a stipulare una polizza rc professionale.
• Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
• Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.

Leggi il testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale

COME FUNZIONA UNA POLIZZA PROFESSIONALE MEDICI?

Nel malaugurato caso che un Medico riceva una richiesta di risarcimento danni o altro atto come un avviso di garanzia, secondo le nuove normative interverrà a copertura del danno l‘assicurazione professionale medici.

Tali atti di contestazione di responsabilità professionale scaturiscono ovviamente da un presunto errore relativo allo svolgimento dell’attività sanitaria.

A questo punto il medico dovrà subito comunicare all’Assicuratore che ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. Si procede così all’apertura di un sinistro.

A quel punto può essere che la richiesta di risarcimento vada verso un binario morto, che passi al penale e che un giudice condanni il sanitario, o, ancora, che gli Assicuratori facciano un accordo transattivo prima di una sentenza di condanna. La Compagnia di assicurazione che ha assicurato la responsabilità medica negli ultimi due casi coprirà le spese sostenute per il pagamento del danno arrecato al paziente e/o ad altri soggetti interessati.

E’ quindi evidente come una polizza a copertura dei rischi professionali eviti enormi disagi per un assicurato condannato a pagare un danno rischiando di perdere il patrimonio derivante dall’esercizio della professione stessa.

 

QUALI SINISTRI COPRE LA POLIZZA PROFESSIONALE MEDICI?

I sinistri sulle assicurazioni professionali dei medici riguardano una condotta erronea (colposa) del medico oppure una condotta omissiva. Ecco alcuni esempi:

• errore tecnico in una prestazione chirurgica che comporti una grave menomazione del paziente;
• erronea terapia che comporti un aggravamento irreversibile della patologia pregressa;
• erronea diagnosi in un’urgenza che comporti gravi danni al paziente;
• intervento intempestivo in ipotesi nelle quali sia necessario;
• mancato ed immotivato rispetto delle linee guida e delle procedure prescritte;
• mancata o erronea acquisizione del consenso informato o di una cartella clinica.

LIBERI PROFESSIONISTI E MEDICI DIPENDENTI: PRIMA E DOPO LA LEGGE GELLI BIANCO

Un buona parte dei medici opera in regime libero professionale. Il rischio professionale del medico libero professionista è maggiore rispetto al dipendente di struttura pubblica o privata. Fino al periodo ante Legge Gelli Bianco il medico dipendente di struttura privata era responsabile per colpa lieve e colpa grave solo su rivalsa della struttura sanitaria che aveva pagato il risarcimento del danno.

Il medico dipendente pubblico era (ed è anche oggi) responsabile solo per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Il medico libero professionista era responsabile per colpa lieve e grave congiuntamente alla struttura sanitaria.

Con la legge Gelli Bianco questa distinzione si gioca su piani differenti: il medico è cioè responsabile civilmente a prescindere dal suo inquadramento mentre la struttura in cui esercita è tenuta a rispondere al danno per responsabilità contrattuale.

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