COSA E' ASSICURATO?
Responsabilità Civile Professionale: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata.
- La Compagnia risponde:
– Dei Danni cagionati a Terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale;
– Delle azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui presti la tua opera, o esperite dall’Assicuratore della struttura stessa;
– Le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 n° 222
– Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
- Colpa Grave: nei casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare qualora sia dichiarato, con sentenza dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi nel merito, responsabile o corresponsabile per colpa grave.
- Sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta nel Periodo di Assicurazione e denunciate nel medesimo periodo (forma “Claims Made”) per fatti commessi in tale periodo o per fatti accaduti nel Periodo di Retroattività (pari ad almeno 10 anni anteriori alla data di effetto della polizza, o illimitatamente) non conosciuti alla data di effetto della polizza. Responsabilità Civile Dipendenti (R.C.O.): la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile 1) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, oppure 2) dei danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. La garanzia della R.C.O. è inoltre estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura.
- La Polizza copre, con garanzia accessoria, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell’Assicurato nell’ambito della Attività dichiarata in Polizza. La garanzia è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle seguenti condizioni quando l’Assicurato: è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa; è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd patteggiamento); sostiene controversie per pretese di risarcimento, derivanti da asserita responsabilità medico-sanitaria, avanzate da pazienti nei confronti dell'Assicurato. In questo caso, in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi, la garanzia opera esclusivamente ad integrazione e dopo l’esaurimento dell’intero Massimale di tale Assicurazione per le Spese di resistenza e di soccombenza, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza (Art. 1917, terzo comma, cc).
Tacito Rinnovo