La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato (dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Servizio Sanitario nazionale, inclusa l’intramoenia) di ogni somma
che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata.
✓ La Compagnia risponde:
– Dei danni cagionati a Terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale;
– Delle azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui presti la tua opera, o esperite dall’Assicuratore della struttura stessa;
– Le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 n° 222;
– Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
Retroattività 10 anni
La polizza in oggetto è aggiornata con i dettami della Legge Gelli
Nel caso si voglia una retroattività illimitata il sovrapremio richiesto è decisamente modesto (aumento 10%)
È previsto il primo soccorso per motivi deontologici a prescindere dalla specializzazione svolta
Garanzia Postuma per cessazione definitiva dell’attività (previa richiesta)
È previsto il tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione
Viene prestata anche la RCO
Tacito Rinnovo